08 maggio 2023

DEROGA ALLE ALTEZZE MINIME D.M. 05/07/1975

Non di rado capita che si debba intervenire in ristrutturazione su locali abitativi esistenti e che, per ragioni legate principalmente a motivi di efficientamento energetico, si vadano a ridurre le altezze interne in misura inferiore a 2,70 m. Non necessita, in questo caso, declassare un locale abitativo in locale accessorio in quanto esiste un'apposita norma di legge che consente di derogare alle altezze minime previse dal D.M. 05/07/1975. Unica accortezza: si deve trattare di una ristrutturazione importante oppure una riqualificazione energetica.

clicca QUI per scaricare lo SCHEMA NORMATIVO 

Nessun commento:

Posta un commento

DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE

Ho trovato interessante questo articolo tratto da brocardi.it  che spiega l'art. 907 del Codice Civile, che disciplina la distanza minim...