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19 dicembre 2023

NUOVO ART. 21 BIS IN MODIFICA DELLA L.R. 50/2012

Con L.R. 26/2023 pubblicata sul B.U.R. 125/2023, vigente dal 23/09/2023, è stato introdotto l'art. 21 bis, nella L.R. 50/2012 che fissa lo standard a parcheggio pubblico o di uso pubblico da calcolare rispetto alla superficie complessiva di vendita per le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, localizzate fuori dal centro storico Si tratta delle attività di vendita di motoveicoli, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici e  imbarcazioni. Le quantità di superficie a parcheggio debbono essere verificate rispetto alla superficie complessiva di vendita dell'esercizio commerciale nei casi di apertura, ampliamento e trasferimento dell'attività. Da notare che l'apertura di attività commerciali in violazione di quanto previsto in termini di standard comporta l’immediata chiusura dell’attività e, ove rilasciata, il ritiro dell’autorizzazione, nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000. La violazione di quanto prescritto nei casi di ampliamento/trasferimento dell'attività comporta l'applicazione di sanzione pecuniaria.

Ultima ma importante annotazione: la L.R. 26/2023, all'art.1 comma 2 , prevede che LE DOTAZIONI DI PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO, si applichino anche alle ATTIVITA' ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE. Il rispetto  delle dotazioni di parcheggi deve essere comunicato al comune con le modalità fissate dalla Giunta entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della Legge (in teoria entro il 22/11/2023).

Di seguito la versione scaricabile del provvedimento normativo.

L.R. 26_2023 



02 novembre 2023

COME PROGETTARE LOCALI PER ACCONCIATORI, ESTETISTE, TATUAGGIO E PIERCING

Le attività di acconciatore (ovvero parrucchiere e barbiere), estetista, tatuaggio e piercing sono molto diffuse ed in costante crescita. Sempre più spesso i tecnici si trovano ad affrontare la progettazione di locali dedicati a queste attività. Il ventaglio di possibilità è molto ampio: attività singole o congiunte con offerta di più servizi nel medesimo luogo di lavoro oppure attività esercitate presso  l'abitazione, nel negozio,  nel centro estetico ecc., con condivisione o meno di locali quali sala d'attesa, spogliatoio, servizi igienici, ecc.. Per i professionisti che si accingono a realizzare nuovi locali o ristrutturare/ampliare  locali esistenti è necessario avere chiare le regole per una corretta progettazione per non incorre in problemi  legati  alla pratica edilizia o alla pratica di insediamento/modifica dell'attività. Recentemente la Regione Veneto ha pubblicato, con D.G.R. nr. 1622/2022, il nuovo Regolamento tipo per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. Si tratta di un aggiornamento del vecchio Regolamento tipo di cui alla D.G.R. nr. 440/2010 che tiene presenti le necessità di un comparto economico che nel tempo ha visto mutare le proprie esigenze. Su questa base molti comuni hanno già provveduto ad adeguare il proprio Regolamento e molti altri stanno provvedendo in tal senso. Le modalità per la progettazione dei locali possono avere lievi modifiche nei Regolamenti locali  ma la normativa di base, soprattutto in termini igienico-sanitari, resta un comune denominatore. Per fornire un aiuto operativo, sia ai professionisti sia ai tecnici comunali, ho trovato interessante estrapolare e schematizzare gli articoli di maggiore interesse del Regolamento tipo per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing integrato dalle ulteriori specifiche norme di cui alla D.G.R. nr. 11/2013 per i locali dedicati al tatuaggio e piercing. 

schema normativo

Allegato A dgr 1622/2022

Allegato A dgr 11/2013


DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE

Ho trovato interessante questo articolo tratto da brocardi.it  che spiega l'art. 907 del Codice Civile, che disciplina la distanza minim...