Come noto, il DM 5 luglio 1975 detta la norma generale in base alla quale l'altezza minima interna dei vani abitabili è fissata in m 2,70 mentre per i vani accessori è riconducibile a m 2,40. Restano esclusi gli spazi di servizio come ad esempio le centrali termiche, i garages, ecc.. Il DM 5 luglio 1975 apportava modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896.
Meno nota, ma tuttora vigente, è la norma dettata dall' art.43 della L. 457/1978 che sostanzialmente ricalca le altezze già indicate nel DM 5 luglio 1975. L'articolo 43 si applica all’edilizia residenziale in genere, anche se non fruisce di contributi pubblici. Da notare che non si applica a interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente.
Veniamo ora alle eccezioni alla regola generale.
Innanzi tutto da ricordare la norma di interpretazione autentica enunciata dall'art 10 del DL 76/2020 “Semplificazioni” poi convertito in L 120/2020, in base alla quale i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione non si applicano agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del DM 5 luglio 1975 e che siano ubicati nelle zone A o B o in zone a queste assimilabili. La norma è con scadenza temporale cioè vale fino a quando verrà emanato il decreto sui requisiti igienico-sanitari degli edifici di cui all’articolo 20, comma 1-bis DPR 380/01.
Successivamente è intervenuto il decreto legge 77/2021 (poi legge 108/2021) che con l’art. 51 comma 1 lettera f-bis ha aggiunto il comma 2-bis nell’articolo 10 della legge n. 120/2020 ed ha fissato , in deroga al DM 5 luglio 1975 , con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione in 2,4 m, riducibili a 2,2 m per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli.
C'è poi la deroga alle altezze del DM 5 luglio 1975 in caso di riqualificazione energetica di cui al DM Requisiti 1 ottobre 2015 Allegato 1 paragrafo 2.3 punto 4.In base a tale norma negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri.
E arriviamo infine alle ultime novità introdotte dal DL 69/2024 “Salva Casa” convertito in L 105/2024 in base a cui il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nei locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie; b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari. La norma è con scadenza temporale cioè vale fino a quando verrà emanato il decreto sui requisiti igienico-sanitari degli edifici di cui all’articolo 20, comma 1-bis DPR 380/0001.
Infine è necessario fare una raccomandazione: consultare sempre le disposizioni regolamentari edilizie comunali o locali previgenti e posteriori al D.M. Sanità 5 luglio 1975 in quanto possono dettare ulteriori prescrizioni o deroghe in materia di altezze abitabili rispetto a quanto sopra illustrato.