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29 ottobre 2024

VADEMECUM ALTEZZE ABITABILI (ALLEGATO SCARICABILE CON ESTRATTI NORMATIVI)

Come noto, il DM 5 luglio 1975 detta la norma generale in base alla quale l'altezza minima interna dei vani abitabili è fissata in m 2,70 mentre per i vani accessori è riconducibile a m 2,40. Restano esclusi gli spazi di servizio come ad esempio le centrali termiche, i garages, ecc.. Il DM 5 luglio 1975 apportava modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896.

Meno nota, ma tuttora vigente, è la norma dettata dall' art.43 della L. 457/1978 che sostanzialmente ricalca le altezze già indicate nel DM 5 luglio 1975. L'articolo 43 si applica all’edilizia residenziale in genere, anche se non fruisce di contributi pubblici. Da notare che non si applica a interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente.

Veniamo ora alle eccezioni alla regola generale.

Innanzi tutto da ricordare la norma di interpretazione autentica enunciata dall'art 10 del DL 76/2020 “Semplificazioni” poi convertito in L 120/2020, in base alla quale i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione non si applicano agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del DM 5 luglio 1975 e che siano ubicati nelle zone A o B o in zone a queste assimilabili. La norma è con scadenza temporale cioè vale fino a quando verrà emanato il decreto sui requisiti igienico-sanitari degli edifici di cui all’articolo 20, comma 1-bis DPR 380/01.

Successivamente è intervenuto il decreto legge 77/2021 (poi legge 108/2021) che con l’art. 51 comma 1 lettera f-bis ha aggiunto il comma 2-bis nell’articolo 10 della legge n. 120/2020 ed ha fissato , in deroga al DM 5 luglio 1975 , con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione in 2,4 m, riducibili a 2,2 m per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli.

C'è poi la deroga alle altezze del DM 5 luglio 1975 in caso di riqualificazione energetica di cui al DM Requisiti 1 ottobre 2015 Allegato 1 paragrafo 2.3 punto 4.In base a tale norma negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri.

E arriviamo infine alle ultime novità introdotte dal DL 69/2024 “Salva Casa” convertito in L 105/2024 in base a cui il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nei locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie; b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari. La norma è con scadenza temporale cioè vale fino a quando verrà emanato il decreto sui requisiti igienico-sanitari degli edifici di cui all’articolo 20, comma 1-bis DPR 380/0001.

Infine è necessario fare una raccomandazione:  consultare sempre le disposizioni regolamentari edilizie comunali o locali previgenti e posteriori al D.M. Sanità 5 luglio 1975 in quanto possono dettare ulteriori prescrizioni o deroghe in materia di altezze abitabili rispetto a quanto sopra illustrato.

vademecum estratti normativi


08 maggio 2023

DEROGA ALLE ALTEZZE MINIME D.M. 05/07/1975

Non di rado capita che si debba intervenire in ristrutturazione su locali abitativi esistenti e che, per ragioni legate principalmente a motivi di efficientamento energetico, si vadano a ridurre le altezze interne in misura inferiore a 2,70 m. Non necessita, in questo caso, declassare un locale abitativo in locale accessorio in quanto esiste un'apposita norma di legge che consente di derogare alle altezze minime previse dal D.M. 05/07/1975. Unica accortezza: si deve trattare di una ristrutturazione importante oppure una riqualificazione energetica.

clicca QUI per scaricare lo SCHEMA NORMATIVO 

05 settembre 2022

DEROGHE AI SENSI D.LGS.102/2014

Le deroghe per gli extraspessori di murature esterne, elementi di chiusura superiori ed inferiori sono fondamentali nello scomputo dei volumi ma anche nei conteggi di altezza, superficie, rapporti di copertura. Per conoscere meglio i dettagli di quanto previsto dall'art. 14 D.Lgs. 102/2014:

scarica QUI lo SCHEMA ESPLICATIVO 

 

 

 




 

25 luglio 2022

DEROGHE ALLA DISTANZA MINIMA DI 3 M E ALTRO

  Il rispetto della distanza minima di 3 m tra  costruzioni ai sensi art. 873 del Codice Civile sembrava un dogma insormontabile finché non è intervenuto l'art. 119 della  L. 77/2020. Ma cosa dice di preciso questo articolo di legge? Vale solo per la distanza da codice civile? Ma non si parlava anche di deroga in altezza? Tante domande cui puoi trovare una risposta nello schema esplicativo che puoi scaricare qui sotto.

clicca QUI per scaricare lo SCHEMA ESPLICATIVO 

DEROGHE AI SENSI L.R. 21/96

  La L.R.Veneto 21/96  è ampiamente utilizzata e conosciuta perchè consente di scomputare volume ma conoscerne a fondo i contenuti può dare una mano quando si hanno problemi nel rispetto delle distanze o nel rispetto delle altezze. Da notare inoltre che, la L.R. 21/96 permette di applicare le deroghe in caso di nuove costruzioni mentre le deroghe ai sensi D.Lgs. 102/2014 si applicano solo ai fabbricati esistenti. Se vuoi approfondire:

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DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE

Ho trovato interessante questo articolo tratto da brocardi.it  che spiega l'art. 907 del Codice Civile, che disciplina la distanza minim...