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07 aprile 2024

FISCALIZZAZIONE DELL'ABUSO EDILIZIO: ADUNANZA PLENARIA CHIARISCE METODO DI CALCOLO

Con tre sentenze gemelle, L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha fornito un'interpretazione dell’art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui esso prevede la cosiddetta fiscalizzazione dell'abuso edilizio ovvero l’irrogazione di “una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione”.

Non mi dilungherò, in questa sede, nell'illustrare le problematiche applicative relative alla determinazione del costo di produzione in quanto ho dedicato all'argomento un precedente POST ma mi concentrerò nel fornire una schema per il calcolo della fiscalizzazione aderente all'interpretazione dell'Adunanza Plenaria. 

Lo schema si può riassumere come di seguito riportato:


FASE 1: CALCOLO DEL COSTO DI PRODUZIONE COMPLESSIVO ovvero: 

 costo di produzione unitario
 (Il costo di produzione unitario deve essere quello aggiornato al decreto ministeriale emesso in prossimità della data in cui sono stati ultimati i lavori abusivi) 
coefficienti correttivi 
x
 superficie convenzionale

FASE 2: ATTUALIZZAZIONE DEL COSTO DI PRODUZIONE COMPLESSIVO ovvero: 

 costo di produzione complessivo 
indice ISTAT 
(l'intervallo di tempo per l'individuazione dell'indice ISTAT è quello compreso tra la data in cui sono stati ultimati i lavori abusi e la data di irrogazione della sanzione) 

 FASE 3: CALCOLO SANZIONE
 
costo di produzione complessivo attualizzato x 2 (raddoppio)
 

 Per leggere le sentenze ed approfondire l'argomento risultano utili gli approfondimenti riportati da Italia Ius e Carlo Pagliai.

27 agosto 2023

COSTO DI PRODUZIONE: DOVE TROVARE I VALORI DI RIFERIMENTO

 Nel post della volta scorsa ho affrontato le problematiche inerenti l'individuazione del costo base di produzione. I tecnici comunali e/o i professionisti che si cimentano nella quantificazione della cosiddetta "fiscalizzazione" di un abuso edilizio devono scegliere se optare per il costo di produzione risalente all'epoca dell'abuso o per quello vigente al momento del calcolo della sanzione. In entrambi i casi è necessario sapere dove cercare i valori di riferimento in quanto si tratta di un dato che cambia ogni anno in relazione all'indice ISTAT  . Di seguito ho predisposto un quadro sinottico per reperire facilmente il costo di produzione.

scarica QUADRO SINOTTICO


20 agosto 2023

“FISCALIZZAZIONE” DELL'ABUSO EDILIZIO: IL CONSIGLIO DI STATO RINVIA ALL'ADUNANZA PLENARIA ALCUNI IMPORTANTI QUESITI

Una questione che interessa molto sia ai tecnici comunali che ai professionisti  riguarda il metodo di calcolo della sanzione amministrativa prevista dagli articoli 33 e 34 del  D.P.R. n. 380/2001, nota come. "fiscalizzazione" dell’abuso. Questa disposizione, in sostanza, consente di mantenere un’opera abusiva – perché realizzata in difformità dal Permesso di Costruire – se la demolizione della parte eseguita in difformità dal titolo compromette la staticità della parte conforme. Le problematiche applicative sono note da tempo e risiedono principalmente sulla data cui fare riferimento per l'individuazione del costo base di produzione.  Recentemente il Consiglio di Stato ha rinviato alla Adunanza Plenaria alcune quesiti riguardanti proprio questo aspetti e la risposta, molto attesa, segnerà  un punto di svolta e di futuro indirizzo per gli uffici tecnici. Di seguito metto a disposizione una breve sintesi delle problematiche connesse alla fiscalizzazione e l'Ordinanza sopra citata.

clicca QUI per scaricare lo SCHEMA RIASSUNTIVO

clicca QUI per scaricare ORDINANZA C.S.

DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE

Ho trovato interessante questo articolo tratto da brocardi.it  che spiega l'art. 907 del Codice Civile, che disciplina la distanza minim...