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12 gennaio 2024

INFRASTRUTTURAZIONE DIGITALE E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI AI FINI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA'

La novità normativa risale a fine 2021 ma è passata in gran parte inosservata  complice il fatto che molti  fabbricati di nuova costruzione o fabbricati esistenti oggetto di ristrutturazione pesante sono giunti al termine dei lavori soltanto un paio di anni dopo. 

Si tratta di un nuovo adempimento da assolvere in sede di presentazione della segnalazione certificata di agibilità: la dichiarazione di conformità dell'equipaggiamento digitale.

Andiamo per gradi e vediamo la normativa cosa prevede sia negli aspetti già conosciuti sia nelle recenti novità.  

1) Obbligo di infrastrutturazione digitale ed etichetta volontaria e non vincolante di "edificio predisposto alla banda larga"

Tra gli aspetti già noti da tempo vi è senz'altro l'obbligo, introdotto dall'art. 135 bis D.P.R. 380/2001 ai commi 1 e 2, di equipaggiamento digitale (infrastruttura fisica multiservizio passiva interna al fabbricato con punto di accesso interno o esterno), per tutti gli edifici per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 oppure per opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) ovvero per gli interventi di ristrutturazione cosiddetta "pesante". 

Al comma 3, poi modificato come descrivo più avanti, si diceva che gli edifici equipaggiati in conformità alle prescrizioni di cui sopra possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di "edificio predisposto alla banda larga". Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti 

2)    Prima novità normativa: introduzione del comma 2 bis all'art. 135 bis e modifiche al comma 3 (Il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 207 in G.U. 09/12/2021, n.292, ha disposto , con l'art. 4, comma 1, lettere c, l'introduzione del comma 2-bis all'art. 135-bis del D.P.R. 380/01 e, con l'art. 4, comma 1, lettera d, la modifica dell'art. 135-bis, comma 3)

Per i nuovi fabbricati oppure in caso di nuove opere di cui all'art. 10 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/2001 (ristrutturazione pesante) la cui domanda di autorizzazione sia stata presentata dal 1 gennaio 2022 diventa obbligatoria l'etichetta di "edificio predisposto alla banda ultra larga". Tale attestazione diventa necessaria ai fini della segnalazione certificata di agibilità. Gli edifici con equipaggiamento digitale, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato. Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturati al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI)

comma 2 bis: Per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 24. Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014.

comma 3: Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra larga, rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis-

3)     Seconda novità normativa: introduzione dell'art. 5 bis commi 1,2,3 nel D.M. 37/2008 (Il decreto 29 settembre 2022, n. 192, in G.U. 13/12/2022, n.290, ha disposto, con l'art. 1, comma 1, lettera d, l'introduzione dell'art. 5-bis).  Il responsabile tecnico dell'impresa, dotato di idonea abilitazione, è responsabile dell'inserimento nel progetto dell'edificio dell'equipaggiamento digitale; al termine dei lavori rilascia una dichiarazione di conformità dell'impianto completa di allegati; la dichiarazione è necessaria per la presentazione della segnalazione certificata di agibilità del fabbricato.

comma 1. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

comma 2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.

comma 3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380


 


28 luglio 2022

ETICHETTA DI "EDIFICIO PREDISPOSTO ALLA BANDA LARGA"

 Un nuovo obbligo in sede di agibilità ovvero l'etichetta di "edificio predisposto alla banda larga". Si tratta di un nuovo adempimento cui prestare particolare attenzione. Se vuoi saperne di più....

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