Quando si deposita una richiesta di permesso di costruire quello che normalmente un professionista si aspetta è la “lettera di richiesta integrazioni” con l'elenco della documentazione da produrre al fine di pervenire al rilascio del provvedimento. In realtà è bene fare attenzione al contenuto della comunicazione in quanto si possono verificare due ipotesi caratterizzate da conseguenze differenti in termini di interruzione o sospensione del procedimento. Particolare attenzione va posta anche al rispetto dei tempi per produrre l'integrazione documentale (con eventuali modifiche al progetto) in quanto l'amministrazione comunale, in caso di inerzia da parte del professionista, potrebbe formalizzare l'improcedibilità. L'integrazione documentale prodotta in una sola volta, e completa di quanto richiesto, massimizza il vantaggio del professionista per il rilascio del provvedimento come risulta evidente dalla sintesi che ho riportato di seguito. Al contrario, le integrazioni documentali prodotte in parte o in maniera incompleta non fanno ripartire i termini del procedimento. Lo schema riassuntivo, allegato sotto al post, è desunto dall'art. 20 D.P.R. 380/2001 e dalle informazioni contenute nell'allegato “A” della D.G.R. 147/2023 “Linee guida operative di semplificazione per l'attuazione del PNNR nella Regione del Veneto”.
37_integrazioni permessi di costruire
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