22 febbraio 2024

NEW: LA MAPPA DELLE AREE AGRICOLE DI PREGIO REDATTA DALLA PROVINCIA DI PADOVA

Ieri, 21 febbraio, la Provincia di Padova ha presentato ai Sindaci la mappatura delle aree agricole di pregio, realizzata per disciplinare l'installazione di impianti fotovoltaici a terra. 

Grazie all'analisi e all'individuazione delle aree agricole di pregio si descrivono in un unico documento i diversi livelli di tutele che devono essere applicate nel contesto della transizione energetica. Questo strumento fornisce ai Comuni una regolamentazione che permette di proteggere le aree agricole di pregio dagli impianti fotovoltaici a terra, disciplinando in maniera adeguata l'approvazione di nuove richieste per impianti di questo tipo.

I comuni avranno un periodo di tempo di trenta giorni per formulare eventuali osservazioni e proposte di miglioramento al piano presentato dalla Provincia. Successivamente, valutate le osservazioni, le correzioni e le eventuali richieste di modifica il piano verrà sottoposto al Consiglio Provinciale di Padova per l'approvazione ufficiale.

link alla notizia sul sito della Provincia di Padova

mappa aree agricole di pregio

slide aree agricole di pregio





11 febbraio 2024

NUOVA PROROGA ESTESA A 30 MESI DI TITOLI ABILITATIVI E CONVENZIONI

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 31 del 7 febbraio 2024) della Legge 11/2024 di conversione del Decreto-legge 181/2023 cd. “Energia bis” è operativa l’estensione da due anni a trenta mesi della proroga straordinaria prevista dall’art. 10-septies del Decreto-legge 21/2022 cd. “Ucraina”.

Nella sostanza il Decreto Legge 181/2023, convertito nella legge 11/2024, estende a due anni e sei mesi la proroga dei termini di inizio e di fine lavori di titoli edilizi rilasciati o formatisi sino al 30 giugno 2024, oltre che di validità di convenzioni urbanistiche formatesi entro lo stesso termine.

Le modifiche succedutesi nel tempo potrebbero generare confusione nell'applicazione della norma pertanto ho predisposto uno schema riassuntivo  con puntuali riferimenti alla norma nella versione originaria e poi modificata. Un lavoro faticoso ma spero  utile per chi mi legge.

Per approfondimenti, chiarimenti, quesiti di interesse generale o particolare puoi contattarmi all'indirizzo e-mail: lazzarin.architetto@gmail.com

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schema riassuntivo proroga 30 mesi titoli abilitativi

schema riassuntivo proroga 30 mesi convenzioni



05 febbraio 2024

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E "SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA"

Mai come in questo momento stiamo assistendo ad una forte spinta verso le energie rinnovabili. Ahimè la volontà di aderire al principio della “semplificazione amministrativa” ha finito per modificare, integrare, sostituire, innestare l'apparato normativo tale da complicarne notevolmente la lettura e l'applicazione.

La norma principale in materia di impianti fotovoltaici è contenuta nell'art.4 comma 2 bis del D.Lgs.28/2011 in base alla quale per la nuova costruzione di impianti fotovoltaici e per la modifica/rifacimento degli impianti esistenti, senza aumento di superficie,  nelle aree idonee il regime autorizzativo prevede:

a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata; 

b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;

c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.

Fin qui tutto chiaro se non fosse che mancano ancora all'appello i famosi “principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee” pertanto, al momento, per capire quali siano le aree idonee bisogna fare riferimento all'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 integrato dalla normativa regionale  tenendo conto però che se un'area non è inclusa tra quelle idonee non è detto che sia non idonea (!!!).

C'è poi da considerare che l'art. 2 bis si applica fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, art. 6-bis e art.7-bis  del D.Lgs. 28/2011 per cui:

all'art. 6 coma 9 bis si scopre che per i nuovi impianti fotovoltaici nelle aree classificate idonee di potenza fino a 10 MW non è sufficiente la D.I.L.A. ma serve la P.A.S.. E lo stesso vale per gli impianti agrovoltaici che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

all'art. 6 -bis, si scopre, poi,  che la D.I.L.A. resta valida per le modifiche ad impianti fotovoltaici a terra (comma b) e per modifiche ad impianti fotovoltaici esistenti con moduli su edifici (comma c);

all'art. 7 bis c'è poi l'unica vera semplificazione ovvero l'installazione in edilizia libera, in quanto qualificati come “manutenzione ordinaria”, degli impianti fotovoltaici su tutti gli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici. La libera installazione tuttavia fa eccezione nel caso degli edifici tutelati ai sensi della parte seconda del D. Lgs, 42 /2006 (parere obbligatorio della sovrintendenza) e tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c). In quest'ultimo caso, sempre in nome della semplificazione amministrativa, è stata concepita  una nuova modalità di rilascio di autorizzazione paesaggistica ancor più speditiva.

Per chiarimenti, quesiti, approfondimenti su argomenti specifici puoi contattarmi all'indirizzo email: lazzarin.architetto@gmail.com

25 gennaio 2024

VETRATE PANORAMICHE (VE.PA.): UN AIUTO OPERATIVO

E' noto che la Legge 142/2022 di conversione del Decreto Legge 115/2022 ha introdotto una norma (articolo 33 quater) che  liberalizza sotto il profilo edilizio l’installazione delle vetrate panoramiche, le cosiddette VEPA.

La norma, in vigore dal 22 settembre 2022, integra l’art. 6 del DPR 380/2001 in tema di attività edilizia libera, consentendo di eseguire senza alcun titolo abilitativo le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti.

Altrettanto noto è che le vetrate panoramiche possano installarsi su logge e balconi ma non sempre risulta chiara ai professionisti la definizione di questi elementi edilizi e le casistiche che si possono presentare.

Da questo punto di vista ho trovato molto utile  il  vademecum operativo predisposto dal Comune di Padova che illustra graficamente le modalità di installazione delle VE.PA. tenendo conto delle definizioni uniformi relative agli elementi edilizi di "loggia" e "balcone".

Al riguardo si ricorda che il Regolamento Edilizio Tipo definisce il balcone come “Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni” e la loggia come “Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni” (Allegato A, definizioni n. 35 e n. 37).

Si ricorda, in ogni caso, che l’art. 6 del DPR 380/2001 impone  il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e pertanto, prima dell’installazione delle VEPA, sarà sempre e comunque necessario verificare l’eventuale presenza di norme locali contenute nei Regolamenti edilizi che possano limitare o vietare tali strutture.

L'opuscolo predisposto dal Comune di Padova è scaricabile dal seguente link:

chiarimenti VE.P.A.

21 gennaio 2024

APPROVAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI OPERATIVE E PROCEDURALI PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' DI AGRITURISMO

Nel B.U.R. n.2 del 02.01.2024 è stata pubblicata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1638 del 22 dicembre 2023 avente ad oggetto l'Approvazione delle nuove disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di agriturismo. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii. e Legge regionale 20 settembre 2022, n. 23.

Con il  provvedimento si approvano le nuove disposizioni operative e procedurali in materia di agriturismo di cui alla Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge regionale 20 settembre 2022, n. 23, adottando il testo coordinato e aggiornato di tutti gli allegati previsti dalle Deliberazioni precedenti.

Gli allegati della D.G.R. 1638/2023 sono i seguenti.

Allegato A “Nuove disposizioni e modalità operative e procedurali per lo svolgimento dell’attività di agriturismo”;

Allegato B "Manuale operativo per l'agriturismo" composto di n. 4 schede tecniche;

Allegato C "Elenco manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze regionali";

Allegato D "Criteri generali e procedura per la classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizio di ospitalità";

Allegato E “Tabella per il calcolo della categoria di classificazione”;

Allegato F "Schema di modello di segnalazione certificata di inizio attività - SCIA UNICA";

Allegato G "Schema di modello cartellino prezzi".

Per gli istruttori tecnici riveste particolare importanza l'Allegato A punti 4 e 5 relativo a "Immobili" e "Norme igienico sanitarie".

 E' importante notare che la Delibera n. 1638/2023 ha inoltre sostituito le precedenti Deliberazioni della Giunta regionale n. 502/2016, n. 610/2016, n. 1423/2018 e n. 1372/2019.

Per chiarimenti, approfondimenti, richieste di argomenti di interesse generale o particolare puoi scrivermi all'indirizzo email: lazzarin.architetto@gmail.com

La D.G.R.V. 1638/2023 è disponibile al seguente link:

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=519733

12 gennaio 2024

INFRASTRUTTURAZIONE DIGITALE E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI AI FINI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA'

La novità normativa risale a fine 2021 ma è passata in gran parte inosservata  complice il fatto che molti  fabbricati di nuova costruzione o fabbricati esistenti oggetto di ristrutturazione pesante sono giunti al termine dei lavori soltanto un paio di anni dopo. 

Si tratta di un nuovo adempimento da assolvere in sede di presentazione della segnalazione certificata di agibilità: la dichiarazione di conformità dell'equipaggiamento digitale.

Andiamo per gradi e vediamo la normativa cosa prevede sia negli aspetti già conosciuti sia nelle recenti novità.  

1) Obbligo di infrastrutturazione digitale ed etichetta volontaria e non vincolante di "edificio predisposto alla banda larga"

Tra gli aspetti già noti da tempo vi è senz'altro l'obbligo, introdotto dall'art. 135 bis D.P.R. 380/2001 ai commi 1 e 2, di equipaggiamento digitale (infrastruttura fisica multiservizio passiva interna al fabbricato con punto di accesso interno o esterno), per tutti gli edifici per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 oppure per opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) ovvero per gli interventi di ristrutturazione cosiddetta "pesante". 

Al comma 3, poi modificato come descrivo più avanti, si diceva che gli edifici equipaggiati in conformità alle prescrizioni di cui sopra possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di "edificio predisposto alla banda larga". Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti 

2)    Prima novità normativa: introduzione del comma 2 bis all'art. 135 bis e modifiche al comma 3 (Il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 207 in G.U. 09/12/2021, n.292, ha disposto , con l'art. 4, comma 1, lettere c, l'introduzione del comma 2-bis all'art. 135-bis del D.P.R. 380/01 e, con l'art. 4, comma 1, lettera d, la modifica dell'art. 135-bis, comma 3)

Per i nuovi fabbricati oppure in caso di nuove opere di cui all'art. 10 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/2001 (ristrutturazione pesante) la cui domanda di autorizzazione sia stata presentata dal 1 gennaio 2022 diventa obbligatoria l'etichetta di "edificio predisposto alla banda ultra larga". Tale attestazione diventa necessaria ai fini della segnalazione certificata di agibilità. Gli edifici con equipaggiamento digitale, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato. Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturati al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI)

comma 2 bis: Per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 24. Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014.

comma 3: Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra larga, rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis-

3)     Seconda novità normativa: introduzione dell'art. 5 bis commi 1,2,3 nel D.M. 37/2008 (Il decreto 29 settembre 2022, n. 192, in G.U. 13/12/2022, n.290, ha disposto, con l'art. 1, comma 1, lettera d, l'introduzione dell'art. 5-bis).  Il responsabile tecnico dell'impresa, dotato di idonea abilitazione, è responsabile dell'inserimento nel progetto dell'edificio dell'equipaggiamento digitale; al termine dei lavori rilascia una dichiarazione di conformità dell'impianto completa di allegati; la dichiarazione è necessaria per la presentazione della segnalazione certificata di agibilità del fabbricato.

comma 1. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

comma 2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.

comma 3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380


 


29 dicembre 2023

SCIA E "RICHIESTA INTEGRAZIONI"

La SCIA è probabilmente la "pratica edilizia" che meglio conosciamo. Ma è proprio così? In realtà sulla SCIA si potrebbe scrivere una intera enciclopedia. Oggi mi soffermerò brevemente solo sulle verifiche che la Pubblica Amministrazione (P.A.) è tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 19 comma 3 e 6-bis della L.241/90  e sulle tempistiche che la P.A. è tenuta a rispettare.

Intanto bisogna chiarire che la  SCIA non è una istanza di parte che si conclude con un tacito assenso bensì  la dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge. In quanto tale, la P.A. è tenuta all'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge per esercitare tale attività. Di fronte ad una SCIA la P.A. può esercitare tre poteri: conformativo, inibitorio e repressivo. 

Il potere conformativo lo riscontriamo nella "lettera di richiesta integrazioni" ovvero l'ufficio tecnico, riscontrata la mancanza di requisiti e presupposti chiede la conformazione dell'attività cioè prescrive le misure necessarie a rendere legittimo l'intervento da adottare entro un lasso di tempo non inferiore a 30 gg. L'attività non viene fermata tuttavia, nel caso di mancata o incompleta e/o inidonea integrazione documentale, entro il tempo assegnato, l'attività si intende vietata e quello che, nel frattempo, si è "costruito" va rimosso.  Non c'è bisogno di comunicazioni specifiche a riguardo. Il divieto è automatico. La P.A. dispone di 30 giorni per effettuare i controlli. Se si riceve la "lettera di richiesta integrazioni" dopo 10 gg dal deposito della SCIA edilizia l'ufficio tecnico disporrà dei residui 20 gg al ricevimento delle integrazioni per effettuare le dovute verifiche.

Se, in fase istruttoria, e sempre entro il termine di 30 gg, l'ufficio tecnico riscontra  attestazioni non veritiere o situazioni di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, provvederà a trasmettere l'ordine di sospensione dell'attività nel frattempo iniziata con la prescrizione delle misure da adottare, entro un termine non inferiore a 30 gg, per rendere l'attività legittima. Il privato dovrà produrre la documentazione atta a dimostrare l'adozione delle misure impartite dall'ufficio tecnico. Dal momento in cui l'ufficio tecnico riceve la documentazione ripartono  30 gg entro i quali la P.A. effettua nuovi controlli. In mancanza di ulteriori provvedimenti, decorsi i 30 gg, cessano gli effetti della sospensione e l'attività potrà riprendere. Se invece le misure adottate sono insufficienti l'ufficio tecnico trasmetterà il divieto di prosecuzione  e l'ordine di rimozione degli effetti dannosi prodotti dall'attività.

A quanto detto sopra aggiungo una annotazione importante. Il termine di 30 gg concesso alla P.A. per effettuare i controlli è un termine perentorio (tassativo) infatti i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, adottati dopo 30 gg, sono inefficaci. Lo prevede l'art. 1 comma 2 bis della L. 241/1990 (comma introdotto da D.Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020). 

Dopo i 30 gg gli strumenti a disposizione della P.A. sono altri (cfr. art. 19 comma 4 e art.21 nonies L.241/1990) e, non da ultimo, la repressione dell'abuso edilizio (cfr. art. 21 comma 2bis L.241/1990).

Per domande, chiarimenti, approfondimenti e richieste di argomenti di interesse puoi scrivermi al seguente indirizzo e-mail: lazzarin.architetto@gmail.com





 


DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE

Ho trovato interessante questo articolo tratto da brocardi.it  che spiega l'art. 907 del Codice Civile, che disciplina la distanza minim...