07 aprile 2024

FISCALIZZAZIONE DELL'ABUSO EDILIZIO: ADUNANZA PLENARIA CHIARISCE METODO DI CALCOLO

Con tre sentenze gemelle, L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha fornito un'interpretazione dell’art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui esso prevede la cosiddetta fiscalizzazione dell'abuso edilizio ovvero l’irrogazione di “una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione”.

Non mi dilungherò, in questa sede, nell'illustrare le problematiche applicative relative alla determinazione del costo di produzione in quanto ho dedicato all'argomento un precedente POST ma mi concentrerò nel fornire una schema per il calcolo della fiscalizzazione aderente all'interpretazione dell'Adunanza Plenaria. 

Lo schema si può riassumere come di seguito riportato:


FASE 1: CALCOLO DEL COSTO DI PRODUZIONE COMPLESSIVO ovvero: 

 costo di produzione unitario
 (Il costo di produzione unitario deve essere quello aggiornato al decreto ministeriale emesso in prossimità della data in cui sono stati ultimati i lavori abusivi) 
coefficienti correttivi 
x
 superficie convenzionale

FASE 2: ATTUALIZZAZIONE DEL COSTO DI PRODUZIONE COMPLESSIVO ovvero: 

 costo di produzione complessivo 
indice ISTAT 
(l'intervallo di tempo per l'individuazione dell'indice ISTAT è quello compreso tra la data in cui sono stati ultimati i lavori abusi e la data di irrogazione della sanzione) 

 FASE 3: CALCOLO SANZIONE
 
costo di produzione complessivo attualizzato x 2 (raddoppio)
 

 Per leggere le sentenze ed approfondire l'argomento risultano utili gli approfondimenti riportati da Italia Ius e Carlo Pagliai.

26 febbraio 2024

QUADRO NORMATIVO STRUTTURE RICETTIVE REGIONE VENETO

Sono trascorsi poco più di 10 anni dall'emanazione della L.R. 11/2013 che ha ridefinito il quadro normativo per le strutture ricettive nel Veneto. Nel frattempo le presenze turistiche nella nostra regione sono cresciute costantemente. Lo scorso novembre il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, a margine del Forum Nazionale sul Turismo Sostenibile e sui Siti Patrimonio dell'Umanità. affermava con orgoglio: "Il Veneto è la prima Regione per presenze turistiche"(Agenzia Vista) "Stiamo superando il periodo pre-Covid con un aumento del 4% degli arrivi. Siamo ancora la prima Regione per turismo, con 73 milioni di presenze turistiche. La prima industria in Veneto è il turismo: 18 miliardi di fatturato, il 10% del Pil regionali. Abbiamo una crescita del turismo dei percorsi secondari, costituito dal turismo esperienziale, l'entroterra veneto che esce dai grandi circuiti del mare, della montagna e delle città d'arte. Questo ci fa ben sperare per il futuro "Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Il quadro normativo in materia è andato arricchendosi di pari passo offrendo agli operatori del settore una moltitudine di possibilità talvolta poco conosciute. Per i tecnici che volessero approfondire la materia ho predisposto uno schema con i principali riferimenti normativi. Per ulteriori approfondimenti, il sito della Regione Veneto è consultabile al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/turismo/normativa


STRUTTURE RICETTIVE CLASSIFICATE

1. Alberghiere


Hotel o Albergo

D.G.R. 807/2014 Allegato B

Albergo diffuso

Art. 25 e altri - L.R. n.11/2013

D.G.R n. 1521 del 12 agosto 2014

Residenza turistico alberghiera

D.G.R. 807/2014 Allegato C

Villaggio albergo

D.G.R. 807/2014 Allegato C

2. Strutture all’aperto


Campeggio

ART. 26 L.R. 11/2013

Dgr n. 1000/2014 e n. 1001/2014

Villaggio Turistico

ART. 26 L.R. 11/2013

Dgr n. 1000/2014 e n. 1001/2014

Marina Resort

Art. 26 della L.R. 11/2013

DGR n. 1662 del 21 ottobre 2016

DM Infrastrutture 6 luglio 2016;

Ddr n. 403 del 29 ottobre 2021

3. Complementari


Bed & breakfast

- Articolo 27 della L.R. n. 11/2013;

- DGR n. 419/2015 e s.m.i.

Alloggio turistico (Locande; Camere/rooms/ zimmer /chambres; Residenze rurali/country house)

- Articolo 27 della L.R. n. 11/2013;

- DGR n. 419/2015 e s.m.i.

Unità abitative ammobiliate (Residence , Appartamenti vacanze)

- Articolo 27 della L.R. n. 11/2013

- DGR 419/2015 requisiti di classificazione e s.m.i.

Case per vacanze (Case per ferie; Ostelli, centri vacanza ragazzi, vacanze sociali; case religiose ospitalità)

- Articolo 27 della L.R. n. 11/2013;

- DGR n. 419/2015 e s.m.i.

- Decreto n. 27 del 15 giugno 2016 Approvazione del modello regionale del simbolo distintivo di classificazione

Rifugio alpinoL.R.

L.R. n. 11/2013 - art. 27

DGR n. 109/2019

4. Strutture in ambienti naturali


Case sugli alberi

Articolo 27 ter della L.R.. n. 11/2013

DGR n. 128 del 7 febbraio 2018

DGR n. 1101 del 6 settembre 2022

Botti

Articolo 27 ter della L.R. n. 11/2013

DGR n. 755 del 28 maggio 2018

DGR n. 1101 del 6 settembre 2022

Alloggi galleggianti

Articolo 27 ter della L.R. n. 11/2013

DGR n. 993 del 6 luglio 2018

DGR n. 1101 del 6 settembre 2022

Palafitte

Articolo 27 ter della L.R. 11/2013

DGR n. 994 del 6 luglio 2018

DGR n. 1101 del 6 settembre 2022

Grotte

Articolo 27 ter della L.R. 11/2013

DGR n. 1512 del 16 ottobre 2018

DGR n. 1101 del 6 settembre 2022

5. Altre tipologie di ospitalità


Agriturismo (L.R.n.28/2012)

L.R. n.28/2012, modificata dalla LR n.23/2022

Le disposizioni applicative della nuova L.R. n.28/2012, sono state approvate con DGR n. 1638 del 22 dicembre 2023 "Nuove disposizioni e modalità operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo".



Strutture non classificate

Locazione turistica

L.R. n. 11/2013, articolo 27 bis;

Regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 testo vigente aggiornato con Regolamento 4/2023

DGR n.1615 del 19 novembre 2021

DDR Turismo n.28 del 1 febbraio 2022

Unità abitative ammobiliate non classificate (ex UANC) (esistenti prima dell'entrata in vigore della L.R. 11/2013 ora equiparate alle locazioni turistiche)

- Articolo 27 bis della L.R. n. 11/2013;

- Deliberazione di Giunta regionale n. 881 del 13 luglio 2015

Pluralità di strutture

Ospitalità Diffusa / Alloggio turistico diffuso

- Articoli 28 e 28 bis della L.R. n. 11/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

- Deliberazione di Giunta regionale n. 1388 del 16.09.2020;



22 febbraio 2024

NEW: LA MAPPA DELLE AREE AGRICOLE DI PREGIO REDATTA DALLA PROVINCIA DI PADOVA

Ieri, 21 febbraio, la Provincia di Padova ha presentato ai Sindaci la mappatura delle aree agricole di pregio, realizzata per disciplinare l'installazione di impianti fotovoltaici a terra. 

Grazie all'analisi e all'individuazione delle aree agricole di pregio si descrivono in un unico documento i diversi livelli di tutele che devono essere applicate nel contesto della transizione energetica. Questo strumento fornisce ai Comuni una regolamentazione che permette di proteggere le aree agricole di pregio dagli impianti fotovoltaici a terra, disciplinando in maniera adeguata l'approvazione di nuove richieste per impianti di questo tipo.

I comuni avranno un periodo di tempo di trenta giorni per formulare eventuali osservazioni e proposte di miglioramento al piano presentato dalla Provincia. Successivamente, valutate le osservazioni, le correzioni e le eventuali richieste di modifica il piano verrà sottoposto al Consiglio Provinciale di Padova per l'approvazione ufficiale.

link alla notizia sul sito della Provincia di Padova

mappa aree agricole di pregio

slide aree agricole di pregio





11 febbraio 2024

NUOVA PROROGA ESTESA A 30 MESI DI TITOLI ABILITATIVI E CONVENZIONI

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 31 del 7 febbraio 2024) della Legge 11/2024 di conversione del Decreto-legge 181/2023 cd. “Energia bis” è operativa l’estensione da due anni a trenta mesi della proroga straordinaria prevista dall’art. 10-septies del Decreto-legge 21/2022 cd. “Ucraina”.

Nella sostanza il Decreto Legge 181/2023, convertito nella legge 11/2024, estende a due anni e sei mesi la proroga dei termini di inizio e di fine lavori di titoli edilizi rilasciati o formatisi sino al 30 giugno 2024, oltre che di validità di convenzioni urbanistiche formatesi entro lo stesso termine.

Le modifiche succedutesi nel tempo potrebbero generare confusione nell'applicazione della norma pertanto ho predisposto uno schema riassuntivo  con puntuali riferimenti alla norma nella versione originaria e poi modificata. Un lavoro faticoso ma spero  utile per chi mi legge.

Per approfondimenti, chiarimenti, quesiti di interesse generale o particolare puoi contattarmi all'indirizzo e-mail: lazzarin.architetto@gmail.com

Da poco operativo anche il canale Telegram. Lo trovi come Edilizia Spiegata. Iscriversi è gratis!

schema riassuntivo proroga 30 mesi titoli abilitativi

schema riassuntivo proroga 30 mesi convenzioni



05 febbraio 2024

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E "SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA"

Mai come in questo momento stiamo assistendo ad una forte spinta verso le energie rinnovabili. Ahimè la volontà di aderire al principio della “semplificazione amministrativa” ha finito per modificare, integrare, sostituire, innestare l'apparato normativo tale da complicarne notevolmente la lettura e l'applicazione.

La norma principale in materia di impianti fotovoltaici è contenuta nell'art.4 comma 2 bis del D.Lgs.28/2011 in base alla quale per la nuova costruzione di impianti fotovoltaici e per la modifica/rifacimento degli impianti esistenti, senza aumento di superficie,  nelle aree idonee il regime autorizzativo prevede:

a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata; 

b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;

c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.

Fin qui tutto chiaro se non fosse che mancano ancora all'appello i famosi “principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee” pertanto, al momento, per capire quali siano le aree idonee bisogna fare riferimento all'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 integrato dalla normativa regionale  tenendo conto però che se un'area non è inclusa tra quelle idonee non è detto che sia non idonea (!!!).

C'è poi da considerare che l'art. 2 bis si applica fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, art. 6-bis e art.7-bis  del D.Lgs. 28/2011 per cui:

all'art. 6 coma 9 bis si scopre che per i nuovi impianti fotovoltaici nelle aree classificate idonee di potenza fino a 10 MW non è sufficiente la D.I.L.A. ma serve la P.A.S.. E lo stesso vale per gli impianti agrovoltaici che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

all'art. 6 -bis, si scopre, poi,  che la D.I.L.A. resta valida per le modifiche ad impianti fotovoltaici a terra (comma b) e per modifiche ad impianti fotovoltaici esistenti con moduli su edifici (comma c);

all'art. 7 bis c'è poi l'unica vera semplificazione ovvero l'installazione in edilizia libera, in quanto qualificati come “manutenzione ordinaria”, degli impianti fotovoltaici su tutti gli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici. La libera installazione tuttavia fa eccezione nel caso degli edifici tutelati ai sensi della parte seconda del D. Lgs, 42 /2006 (parere obbligatorio della sovrintendenza) e tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c). In quest'ultimo caso, sempre in nome della semplificazione amministrativa, è stata concepita  una nuova modalità di rilascio di autorizzazione paesaggistica ancor più speditiva.

Per chiarimenti, quesiti, approfondimenti su argomenti specifici puoi contattarmi all'indirizzo email: lazzarin.architetto@gmail.com

25 gennaio 2024

VETRATE PANORAMICHE (VE.PA.): UN AIUTO OPERATIVO

E' noto che la Legge 142/2022 di conversione del Decreto Legge 115/2022 ha introdotto una norma (articolo 33 quater) che  liberalizza sotto il profilo edilizio l’installazione delle vetrate panoramiche, le cosiddette VEPA.

La norma, in vigore dal 22 settembre 2022, integra l’art. 6 del DPR 380/2001 in tema di attività edilizia libera, consentendo di eseguire senza alcun titolo abilitativo le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti.

Altrettanto noto è che le vetrate panoramiche possano installarsi su logge e balconi ma non sempre risulta chiara ai professionisti la definizione di questi elementi edilizi e le casistiche che si possono presentare.

Da questo punto di vista ho trovato molto utile  il  vademecum operativo predisposto dal Comune di Padova che illustra graficamente le modalità di installazione delle VE.PA. tenendo conto delle definizioni uniformi relative agli elementi edilizi di "loggia" e "balcone".

Al riguardo si ricorda che il Regolamento Edilizio Tipo definisce il balcone come “Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni” e la loggia come “Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni” (Allegato A, definizioni n. 35 e n. 37).

Si ricorda, in ogni caso, che l’art. 6 del DPR 380/2001 impone  il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e pertanto, prima dell’installazione delle VEPA, sarà sempre e comunque necessario verificare l’eventuale presenza di norme locali contenute nei Regolamenti edilizi che possano limitare o vietare tali strutture.

L'opuscolo predisposto dal Comune di Padova è scaricabile dal seguente link:

chiarimenti VE.P.A.

21 gennaio 2024

APPROVAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI OPERATIVE E PROCEDURALI PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' DI AGRITURISMO

Nel B.U.R. n.2 del 02.01.2024 è stata pubblicata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1638 del 22 dicembre 2023 avente ad oggetto l'Approvazione delle nuove disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di agriturismo. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii. e Legge regionale 20 settembre 2022, n. 23.

Con il  provvedimento si approvano le nuove disposizioni operative e procedurali in materia di agriturismo di cui alla Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge regionale 20 settembre 2022, n. 23, adottando il testo coordinato e aggiornato di tutti gli allegati previsti dalle Deliberazioni precedenti.

Gli allegati della D.G.R. 1638/2023 sono i seguenti.

Allegato A “Nuove disposizioni e modalità operative e procedurali per lo svolgimento dell’attività di agriturismo”;

Allegato B "Manuale operativo per l'agriturismo" composto di n. 4 schede tecniche;

Allegato C "Elenco manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze regionali";

Allegato D "Criteri generali e procedura per la classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizio di ospitalità";

Allegato E “Tabella per il calcolo della categoria di classificazione”;

Allegato F "Schema di modello di segnalazione certificata di inizio attività - SCIA UNICA";

Allegato G "Schema di modello cartellino prezzi".

Per gli istruttori tecnici riveste particolare importanza l'Allegato A punti 4 e 5 relativo a "Immobili" e "Norme igienico sanitarie".

 E' importante notare che la Delibera n. 1638/2023 ha inoltre sostituito le precedenti Deliberazioni della Giunta regionale n. 502/2016, n. 610/2016, n. 1423/2018 e n. 1372/2019.

Per chiarimenti, approfondimenti, richieste di argomenti di interesse generale o particolare puoi scrivermi all'indirizzo email: lazzarin.architetto@gmail.com

La D.G.R.V. 1638/2023 è disponibile al seguente link:

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=519733

DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE

Ho trovato interessante questo articolo tratto da brocardi.it  che spiega l'art. 907 del Codice Civile, che disciplina la distanza minim...