08 ottobre 2023

IL CONCETTO DI "RIMOVIBILITA'" IN EDILIZIA

Il concetto di amovibilità/rimovibilità dei manufatti è ricorrente in edilizia. Lo ritroviamo in diverse tipologie di interventi. A titolo di esempio: le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee (D.P.R. 380/2001 art. 6, comma 1, lettera e-bis), le vetrate panoramiche, cosiddette VEPA, (D.P.R. 380/2001 art. 6 comma  lett. b-bis), il ricovero di equidi (L.R. 11/2004 , art. 44, comma 5 quinquies), le serre stagionali (L.R. 11/2004 , art. 44, comma 6 bis), le strutture di arredo da giardino come i pergolati e i piccoli box, solitamente normati dei Regolamenti Edilizi Comunali, ecc.. Il concetto di rimovibilità riveste grande importanza perché discriminante nella qualificazione di un intervento edilizio. Se viene meno la caratteristica della rimovibilità  molti degli interventi elencati sopra, messi in opera in regime di edilizia libera, diventano automaticamente abusi edilizi in quanto realizzati senza previa acquisizione di un titolo edilizio. Per chiarire il significato della nozione di rimovibilità ho trovato interessante quanto esposto dal legislatore regionale nell'Allegato "A" della D.G.R. 1222/2021 (Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero di equidi in zona agricola). Cito testualmente: in assenza di una definizione legislativa di carattere generale, la nozione di “rimovibilità” può essere estrapolata in via interpretativa dalla giurisprudenza amministrativa (ad esempio: Cass. pen. Sez.III, 10.4.2013 n. 37139;  C.d.S., Sez. VI, 26.9.2018, n. 5541; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 4.3.2003, n. 414; T.A.R. Puglia (BA) Sez. III n. 1639 del 10 dicembre 2019). Per opera rimovibile può quindi essere inteso ogni manufatto realizzato con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso. Alla luce di questa definizione è consigliabile verificare che il manufatto edilizio "rimovibile" che si intende realizzare possieda le caratteristiche sopra riportate.

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02 ottobre 2023

LE INTEGRAZIONI DELLE ISTANZE DI PERMESSO DI COSTRUIRE: APPROFONDIMENTO PER I PROFESSIONISTI

Quando si deposita una richiesta di permesso di costruire quello che normalmente un professionista si aspetta è la “lettera di richiesta integrazioni” con l'elenco della documentazione da produrre al fine di pervenire al rilascio del provvedimento. In realtà è bene fare attenzione al contenuto della comunicazione in quanto si possono verificare due ipotesi caratterizzate da conseguenze differenti in termini di interruzione o sospensione del procedimento. Particolare attenzione va posta anche al rispetto dei tempi per produrre l'integrazione documentale (con eventuali modifiche al progetto) in quanto l'amministrazione comunale, in caso di inerzia da parte del professionista, potrebbe formalizzare l'improcedibilità. L'integrazione documentale prodotta in una sola volta, e completa di quanto richiesto, massimizza  il vantaggio del professionista per il rilascio del provvedimento come risulta evidente dalla sintesi che ho riportato di seguito. Al contrario, le integrazioni documentali prodotte in parte o in maniera incompleta non fanno ripartire i termini del procedimento. Lo schema riassuntivo, allegato sotto al post, è desunto dall'art. 20 D.P.R. 380/2001 e dalle informazioni contenute nell'allegato “A” della D.G.R. 147/2023 “Linee guida operative di semplificazione per l'attuazione del PNNR nella Regione del Veneto”.

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DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE

Ho trovato interessante questo articolo tratto da brocardi.it  che spiega l'art. 907 del Codice Civile, che disciplina la distanza minim...