La SCIA è probabilmente la "pratica edilizia" che meglio conosciamo. Ma è proprio così? In realtà sulla SCIA si potrebbe scrivere una intera enciclopedia. Oggi mi soffermerò brevemente solo sulle verifiche che la Pubblica Amministrazione (P.A.) è tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 19 comma 3 e 6-bis della L.241/90 e sulle tempistiche che la P.A. è tenuta a rispettare.
Intanto bisogna chiarire che la SCIA non è una istanza di parte che si conclude con un tacito assenso bensì la dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge. In quanto tale, la P.A. è tenuta all'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge per esercitare tale attività. Di fronte ad una SCIA la P.A. può esercitare tre poteri: conformativo, inibitorio e repressivo.
Il potere conformativo lo riscontriamo nella "lettera di richiesta integrazioni" ovvero l'ufficio tecnico, riscontrata la mancanza di requisiti e presupposti chiede la conformazione dell'attività cioè prescrive le misure necessarie a rendere legittimo l'intervento da adottare entro un lasso di tempo non inferiore a 30 gg. L'attività non viene fermata tuttavia, nel caso di mancata o incompleta e/o inidonea integrazione documentale, entro il tempo assegnato, l'attività si intende vietata e quello che, nel frattempo, si è "costruito" va rimosso. Non c'è bisogno di comunicazioni specifiche a riguardo. Il divieto è automatico. La P.A. dispone di 30 giorni per effettuare i controlli. Se si riceve la "lettera di richiesta integrazioni" dopo 10 gg dal deposito della SCIA edilizia l'ufficio tecnico disporrà dei residui 20 gg al ricevimento delle integrazioni per effettuare le dovute verifiche.
Se, in fase istruttoria, e sempre entro il termine di 30 gg, l'ufficio tecnico riscontra attestazioni non veritiere o situazioni di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, provvederà a trasmettere l'ordine di sospensione dell'attività nel frattempo iniziata con la prescrizione delle misure da adottare, entro un termine non inferiore a 30 gg, per rendere l'attività legittima. Il privato dovrà produrre la documentazione atta a dimostrare l'adozione delle misure impartite dall'ufficio tecnico. Dal momento in cui l'ufficio tecnico riceve la documentazione ripartono 30 gg entro i quali la P.A. effettua nuovi controlli. In mancanza di ulteriori provvedimenti, decorsi i 30 gg, cessano gli effetti della sospensione e l'attività potrà riprendere. Se invece le misure adottate sono insufficienti l'ufficio tecnico trasmetterà il divieto di prosecuzione e l'ordine di rimozione degli effetti dannosi prodotti dall'attività.
A quanto detto sopra aggiungo una annotazione importante. Il termine di 30 gg concesso alla P.A. per effettuare i controlli è un termine perentorio (tassativo) infatti i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, adottati dopo 30 gg, sono inefficaci. Lo prevede l'art. 1 comma 2 bis della L. 241/1990 (comma introdotto da D.Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020).
Dopo i 30 gg gli strumenti a disposizione della P.A. sono altri (cfr. art. 19 comma 4 e art.21 nonies L.241/1990) e, non da ultimo, la repressione dell'abuso edilizio (cfr. art. 21 comma 2bis L.241/1990).
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