Mappe per istruire e presentare pratiche edilizie. Informazioni, notizie e aggiornamenti sulla normativa nazionale e regionale (Veneto) in materia di edilizia ed urbanistica.
11 novembre 2024
SCIA IN SANATORIA E CALCOLO OBLAZIONE
29 ottobre 2024
VADEMECUM ALTEZZE ABITABILI (ALLEGATO SCARICABILE CON ESTRATTI NORMATIVI)
Come noto, il DM 5 luglio 1975 detta la norma generale in base alla quale l'altezza minima interna dei vani abitabili è fissata in m 2,70 mentre per i vani accessori è riconducibile a m 2,40. Restano esclusi gli spazi di servizio come ad esempio le centrali termiche, i garages, ecc.. Il DM 5 luglio 1975 apportava modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896.
Meno nota, ma tuttora vigente, è la norma dettata dall' art.43 della L. 457/1978 che sostanzialmente ricalca le altezze già indicate nel DM 5 luglio 1975. L'articolo 43 si applica all’edilizia residenziale in genere, anche se non fruisce di contributi pubblici. Da notare che non si applica a interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente.
Veniamo ora alle eccezioni alla regola generale.
Innanzi tutto da ricordare la norma di interpretazione autentica enunciata dall'art 10 del DL 76/2020 “Semplificazioni” poi convertito in L 120/2020, in base alla quale i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione non si applicano agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del DM 5 luglio 1975 e che siano ubicati nelle zone A o B o in zone a queste assimilabili. La norma è con scadenza temporale cioè vale fino a quando verrà emanato il decreto sui requisiti igienico-sanitari degli edifici di cui all’articolo 20, comma 1-bis DPR 380/01.
Successivamente è intervenuto il decreto legge 77/2021 (poi legge 108/2021) che con l’art. 51 comma 1 lettera f-bis ha aggiunto il comma 2-bis nell’articolo 10 della legge n. 120/2020 ed ha fissato , in deroga al DM 5 luglio 1975 , con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione in 2,4 m, riducibili a 2,2 m per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli.
C'è poi la deroga alle altezze del DM 5 luglio 1975 in caso di riqualificazione energetica di cui al DM Requisiti 1 ottobre 2015 Allegato 1 paragrafo 2.3 punto 4.In base a tale norma negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri.
E arriviamo infine alle ultime novità introdotte dal DL 69/2024 “Salva Casa” convertito in L 105/2024 in base a cui il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nei locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie; b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari. La norma è con scadenza temporale cioè vale fino a quando verrà emanato il decreto sui requisiti igienico-sanitari degli edifici di cui all’articolo 20, comma 1-bis DPR 380/0001.
Infine è necessario fare una raccomandazione: consultare sempre le disposizioni regolamentari edilizie comunali o locali previgenti e posteriori al D.M. Sanità 5 luglio 1975 in quanto possono dettare ulteriori prescrizioni o deroghe in materia di altezze abitabili rispetto a quanto sopra illustrato.
08 luglio 2024
DIFFORMITA' PARZIALI: COMPITI E RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI TECNICI
Tra le diverse modifiche introdotte dal D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa) al Testo Unico dell’edilizia, vi sono disposizioni che riguardano direttamente i professionisti tecnici che sono investiti di nuovi compiti e responsabilità nelle procedure per l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziale difformità.
Il nuovo art. 36 bis D.P.R. 380/2001 (introdotto dall’art. 1 del D.L. 69/2024), per la sanatoria delle difformità parziali prevede una doppia conformità “semplificata” stabilendo che il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la SCIA in sanatoria allo sportello unico se l’intervento risulti conforme:
26 maggio 2024
ABUSI EDILIZI: RASSEGNA MONOTEMATICA DI GIURISPRUDENZA
L'Ufficio del massimario della Giustizia Amministrativa ha pubblicato una rassegna monotematica di giurisprudenza in tema di abusi edilizi. Si tratta di un compendio delle principali sentenze in tema di abuso edilizio e dei mezzi offerti, sia al pubblico che al privato, per porvi rimedio. L’intento, perseguito mediante l’analisi degli aspetti sostanziali e dei profili procedimentali e processuali, è di offrire una panoramica dell’evoluzione giurisprudenziale anche in relazione agli interventi normativi succedutisi negli anni.
25 aprile 2024
EDIFICI UNIFAMILIARI E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
La norma alle sue origini
Come noto, l'art. 17 comma 3 lett. b) D.P.R. 380/2001 prevede l'esenzione dal versamento del contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari. La norma fu introdotta con L. 10/77 ( legge “Bucalossi”) (art. 9 comma 1 lettera d) e, successivamente, è stata ripresa, pressoché identica, nell'art. 17 del D.P.R. 380/01.
Concetto di ristrutturazione e sua evoluzione nel tempo
Se la formulazione della norma è rimasta intatta dal 1977 ad oggi altrettanto non si può dire per il concetto di ristrutturazione che nel tempo ha allargato progressivamente i propri confini fino alla cosiddetta ristrutturazione demo-ricostruttiva ovvero con sedime, sagoma e prospetti differenti dall'edificio originario. Ciò che ne consegue è che fabbricati unifamiliari del tutto nuovi e talvolta di consistenti dimensioni e caratteristiche di signorilità, realizzati in ristrutturazione demo-ricostruttiva, risultano formalmente esentati dal pagamento del contributo di costruzione.
Esenzione SI' esenzione NO
La domanda che ci si pone è allora la seguente: la norma che esenta dal versamento del contributo di costruzione gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari vale davvero per tutti gli edifici unifamiliari indipendentemente dalle dimensioni e dalle caratteristiche del fabbricato unifamiliare?
Come si può immaginare l'argomento è ampiamente dibattuto.
Da una parte c'è chi ritiene non ammissibile che il regolamento edilizio comunale (o atto similare), quale fonte normativa di rango secondario, possa limitare l'esenzione a certe condizioni o tipologie di edifici unifamiliari quando, invece, la norma nazionale, non lo prevede. Vedasi, in questo senso, il commento di Bosetti & Gatti.
Sul versante opposto vi sono interessanti sentenze che invece giustificano la non applicabilità dell'esenzione a determinate categorie di fabbricati unifamiliari. E' interessante l'approfondimento del sito entionline.it con la Circolare del 05/04/2024 dal titolo Edifici unifamiliari: onerosità e deroghe. Nel seguito provo a riassumerne brevemente i contenuti.
La ratio comune a questo orientamento giurisprudenziale si incardina su alcune importanti considerazioni.
Una prima osservazione sta nel fatto che trattasi di una norma di carattere eccezionale in deroga alla regola generale che prevede il versamento del contributo di costruzione e, come tale, impone un’interpretazione restrittiva e rigorosa, ancorata agli specifici parametri normativi di riferimento vigenti all’epoca in cui tale disposizione ha visto la luce.
Una seconda osservazione riguarda la ragione dell'esenzione di cui all'art. 17, che, secondo la giurisprudenza, risiede nella nella promozione delle opere di adeguamento degli edifici alle necessità abitative del singolo nucleo familiare. Risulta pertanto indispensabile il collegamento alla vita familiare e alle relative necessità abitative.
Un'altra osservazione, legata alla finalità dell'esenzione, sta nello scopo di equità sociale ovvero promuovere la salvaguardia e la tutela della “piccola proprietà immobiliare”. In altre parole la definizione “edificio unifamiliare” va intesa nella sua accezione socio-economica, che coincide “con la piccola proprietà immobiliare” (T.A.R. sez. I, Brescia, 26/4/2018, n. 449; nel medesimo senso si veda anche T.A.R. Toscana, Sez. III, 26/4/2017 n. 616; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 22/6/2015 n. 1416; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 21/11/2014 n. 2180 e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 2/7/2014 n. 1707).
In sintesi, si può affermare che l’esenzione si giustifica come aiuto alla famiglia che, sinteticamente, necessiti di ulteriore spazio per la propria decorosa sistemazione abitativa.
Come individuare gli edifici unifamiliari esentati/non esentati dal contributo di costruzione
In mancanza di un limite dimensionale fissato direttamente nel regolamento edilizio locale o dalla norma di piano, si possono elencare sentenze in cui edifici palesemente “fuori scala” non sono stati considerati unifamiliari:
- la sentenza T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, n. 423 del 2/05/2022 utilizza come parametro dimensionale la volumetria per abitante teorico stabilita dall'art. 3 del D.M. 1444/1968 ai fini del dimensionamento degli standard urbanistici, pari a 100 mc/ab. In base a tale parametro un fabbricato di 1240 mc risulta adatto a 12,40 abitanti e pertanto oggettivamente “fuori scala” per essere ritenuto unifamiliare.
- intervento su un fabbricato di 13 vani, avente volumetria complessiva di mc. 1.338,78 distribuiti su tre livelli (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, sent. n. 14169 del 22/6/2015);
- villa di 19 vani con una superficie di 63(cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, sent. n. 616 del 26/4/2017);
Ho trovato la sentenza T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, n. 423 del 2/05/2022 molto interessante sotto vari aspetti pertanto la allego qui sotto per chi volesse approfondire l'argomento.
07 aprile 2024
FISCALIZZAZIONE DELL'ABUSO EDILIZIO: ADUNANZA PLENARIA CHIARISCE METODO DI CALCOLO
26 febbraio 2024
QUADRO NORMATIVO STRUTTURE RICETTIVE REGIONE VENETO
Sono trascorsi poco più di 10 anni dall'emanazione della L.R. 11/2013 che ha ridefinito il quadro normativo per le strutture ricettive nel Veneto. Nel frattempo le presenze turistiche nella nostra regione sono cresciute costantemente. Lo scorso novembre il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, a margine del Forum Nazionale sul Turismo Sostenibile e sui Siti Patrimonio dell'Umanità. affermava con orgoglio: "Il Veneto è la prima Regione per presenze turistiche"(Agenzia Vista) "Stiamo superando il periodo pre-Covid con un aumento del 4% degli arrivi. Siamo ancora la prima Regione per turismo, con 73 milioni di presenze turistiche. La prima industria in Veneto è il turismo: 18 miliardi di fatturato, il 10% del Pil regionali. Abbiamo una crescita del turismo dei percorsi secondari, costituito dal turismo esperienziale, l'entroterra veneto che esce dai grandi circuiti del mare, della montagna e delle città d'arte. Questo ci fa ben sperare per il futuro "Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
Il quadro normativo in materia è andato arricchendosi di pari passo offrendo agli operatori del settore una moltitudine di possibilità talvolta poco conosciute. Per i tecnici che volessero approfondire la materia ho predisposto uno schema con i principali riferimenti normativi. Per ulteriori approfondimenti, il sito della Regione Veneto è consultabile al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/turismo/normativa
STRUTTURE RICETTIVE CLASSIFICATE |
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1. Alberghiere |
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Hotel o Albergo |
D.G.R. 807/2014 Allegato B |
Albergo diffuso |
Art. 25 e altri - L.R. n.11/2013 D.G.R n. 1521 del 12 agosto 2014 |
Residenza turistico alberghiera |
D.G.R. 807/2014 Allegato C |
Villaggio albergo |
D.G.R. 807/2014 Allegato C |
2. Strutture all’aperto |
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Campeggio |
ART. 26 L.R. 11/2013 Dgr n. 1000/2014 e n. 1001/2014 |
Villaggio Turistico |
ART. 26 L.R. 11/2013 Dgr n. 1000/2014 e n. 1001/2014 |
Marina Resort |
Art. 26 della L.R. 11/2013 DGR n. 1662 del 21 ottobre 2016 DM Infrastrutture 6 luglio 2016; Ddr n. 403 del 29 ottobre 2021 |
3. Complementari |
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Bed & breakfast |
- Articolo 27 della L.R. n. 11/2013; - DGR n. 419/2015 e s.m.i. |
Alloggio turistico (Locande; Camere/rooms/ zimmer /chambres; Residenze rurali/country house) |
- Articolo 27 della L.R. n. 11/2013; - DGR n. 419/2015 e s.m.i. |
Unità abitative ammobiliate (Residence , Appartamenti vacanze) |
- Articolo 27 della L.R. n. 11/2013 - DGR 419/2015 requisiti di classificazione e s.m.i. |
Case per vacanze (Case per ferie; Ostelli, centri vacanza ragazzi, vacanze sociali; case religiose ospitalità) |
- Articolo 27 della L.R. n. 11/2013; - DGR n. 419/2015 e s.m.i. - Decreto n. 27 del 15 giugno 2016 Approvazione del modello regionale del simbolo distintivo di classificazione |
Rifugio alpinoL.R. | L.R. n. 11/2013 - art. 27 DGR n. 109/2019 |
4. Strutture in ambienti naturali |
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Case sugli alberi |
Articolo 27 ter della L.R.. n. 11/2013 DGR n. 128 del 7 febbraio 2018 DGR n. 1101 del 6 settembre 2022 |
Botti |
Articolo 27 ter della L.R. n. 11/2013 DGR n. 755 del 28 maggio 2018 DGR n. 1101 del 6 settembre 2022 |
Alloggi galleggianti |
Articolo 27 ter della L.R. n. 11/2013 DGR n. 993 del 6 luglio 2018 DGR n. 1101 del 6 settembre 2022 |
Palafitte |
Articolo 27 ter della L.R. 11/2013 DGR n. 994 del 6 luglio 2018 DGR n. 1101 del 6 settembre 2022 |
Grotte |
Articolo 27 ter della L.R. 11/2013 DGR n. 1512 del 16 ottobre 2018 DGR n. 1101 del 6 settembre 2022 |
5. Altre tipologie di ospitalità |
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Agriturismo (L.R.n.28/2012) |
L.R. n.28/2012, modificata dalla LR n.23/2022 Le disposizioni applicative della nuova L.R. n.28/2012, sono state approvate con DGR n. 1638 del 22 dicembre 2023 "Nuove disposizioni e modalità operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo". |
Strutture non classificate |
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Locazione turistica |
L.R. n. 11/2013, articolo 27 bis; Regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 testo vigente aggiornato con Regolamento 4/2023 DGR n.1615 del 19 novembre 2021 DDR Turismo n.28 del 1 febbraio 2022 |
Unità abitative ammobiliate non classificate (ex UANC) (esistenti prima dell'entrata in vigore della L.R. 11/2013 ora equiparate alle locazioni turistiche) |
- Articolo 27 bis della L.R. n. 11/2013; - Deliberazione di Giunta regionale n. 881 del 13 luglio 2015 |
Pluralità di strutture |
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Ospitalità Diffusa / Alloggio turistico diffuso |
- Articoli 28 e 28 bis della L.R. n. 11/2013 e successive modifiche ed integrazioni; - Deliberazione di Giunta regionale n. 1388 del 16.09.2020; |
DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE
Ho trovato interessante questo articolo tratto da brocardi.it che spiega l'art. 907 del Codice Civile, che disciplina la distanza minim...
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Con le modifiche apportate al D.P.R 380/2001 dal D.L. 69/2024, convertito in L. 105/2024, cambia la disciplina relativa all'oblazione d...
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Tra le diverse modifiche introdotte dal D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa) al Testo Unico dell’edilizia, vi sono disposizioni che r...
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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 31 del 7 febbraio 2024) della Legge 11/2024 di conversione del Decreto-legge 181/2023 cd. ...