19 dicembre 2023

NUOVO ART. 21 BIS IN MODIFICA DELLA L.R. 50/2012

Con L.R. 26/2023 pubblicata sul B.U.R. 125/2023, vigente dal 23/09/2023, è stato introdotto l'art. 21 bis, nella L.R. 50/2012 che fissa lo standard a parcheggio pubblico o di uso pubblico da calcolare rispetto alla superficie complessiva di vendita per le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, localizzate fuori dal centro storico Si tratta delle attività di vendita di motoveicoli, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici e  imbarcazioni. Le quantità di superficie a parcheggio debbono essere verificate rispetto alla superficie complessiva di vendita dell'esercizio commerciale nei casi di apertura, ampliamento e trasferimento dell'attività. Da notare che l'apertura di attività commerciali in violazione di quanto previsto in termini di standard comporta l’immediata chiusura dell’attività e, ove rilasciata, il ritiro dell’autorizzazione, nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000. La violazione di quanto prescritto nei casi di ampliamento/trasferimento dell'attività comporta l'applicazione di sanzione pecuniaria.

Ultima ma importante annotazione: la L.R. 26/2023, all'art.1 comma 2 , prevede che LE DOTAZIONI DI PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO, si applichino anche alle ATTIVITA' ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE. Il rispetto  delle dotazioni di parcheggi deve essere comunicato al comune con le modalità fissate dalla Giunta entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della Legge (in teoria entro il 22/11/2023).

Di seguito la versione scaricabile del provvedimento normativo.

L.R. 26_2023 



10 dicembre 2023

AGRIVOLTAICO E NUOVE OPPORTUNITA'

Incentivi all'agrivoltaico.  Di recente la Commissione Europea ha approvato il testo del Decreto del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 14/04/2023 sugli incentivi per la realizzazione di sistemi agrivoltaici. Si tratta di ben 1,1 miliardi. L'agrivoltaico (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico) è un sistema innovativo di generazione di energia rinnovabile che integra la coltivazione di terreni agricoli con la produzione di elettricità mediante l'impego di pannelli solari. La normativa di riferimento  prende origine dall’articolo 14 del D.Lgs. 199/2021, il quale richiama la misura Missione 2, componente 2, Investimento 1.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Aree idonee e non idonee. L'attuale normativa che ci indica quali aree sono idonee ad ospitare impianti a fonti rinnovabili fa riferimento all'art. 20 del D.Lgs.199/2021, vigente dal 15/12/2021. Alla lettera c ter) del medesimo articolo sono individuate le aree agricole già idonee ex-lege ad ospitare impianti fotovoltaici a terra.

Verso una nuova regolamentazioneLa norma in questione, tuttavia, è da considerare transitoria. L'art. 20 comma 1 del medesimo D.Lgs. 199/2021, ci dice che con uno o più decreti "sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.". Attualmente esiste agli atti una  bozza del decreto  messa a punto dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.

L'impegno delle Regioni. Sulla base di questo decreto  le Regioni dovranno individuare con apposita legge, le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili con lo scopo di rendere disponibile il massimo potenziale delle stesse. Si tratta di un processo che dovrà avvenire in tempi relativamente brevi in quanto ci sono precisi obiettivi da raggiungere in termini di GW da fonti rinnovabili che ogni Regione sarà chiamata a soddisfare.

Legge Regionale 17/2022. Si ricorda che con L.R.17/2022 (norme per la disciplina della realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra)  la Regione Veneto è già intervenuta in materia. La legge regionale  ha provveduto all'individuazione delle aree con indicatori di presuntiva non idoneità  ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici a terra (art.3) e all'individuazione  delle aree con indicatori di idoneità (art.7), fornendo altresì indicazioni sulla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra e/o impianti agrivoltaici in zona agricola (art.4). Resta fermo, tuttavia, che la Legge Regionale dovrà obbligatoriamente coordinarsi  con il decreto "aree idonee e non idonee" allorché quest'ultimo sarà approvato.

Agrivoltaico liberamente installabile nelle aree idonee.  Da tenere senz'altro presente che l'individuazione delle aree idonee e non idonee avrà una immediata conseguenza. Il D.Lgs. 17/2022, entrato in vigore il 02/03/ 2022 e convertito in L. 34/2022 all'art. 11 comma 1 bis prevede, infatti, quanto segue: “Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di ((gestione imprenditoriale)) salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni:a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.

Agrivoltaico e PAC. Alla luce di quanto esposto è evidente che nel nel breve/medio periodo vedremo un incremento costante dell'agrivoltaico nelle nostre campagne. Va tenuto presente che l'agrivoltaico consente all'imprenditore agricolo di continuare a percepire la PAC che rappresenta mediamente almeno il 20% del reddito aziendale.

Linee guida in materia di impianti agrivoltaici. Per chi volesse approfondire la materia è fondamentale fare riferimento alle Linee guida in materia di impianti agrivoltaici. Si tratta di un documento predisposto da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica - Dipartimento per l'Energia e reso disponibile a Giugno 2022 . E' importante sottolineare che si sono fatti passi da gigante in questo settore tanto che non si parla più soltanto di agrivoltaico ma di “agrivoltaico avanzato”. Il documento in questione ne descrive nel dettaglio i requisiti.

D.Lgs.199/2021

D.Lgs.17_2022 convertito L.34_2022

L.R.17/2022

Linee guida impianti agrivoltaici








26 novembre 2023

D.G.R.V. 1423/2023: BANDO PER L' EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Si segnala che con D.G.R.V. nr. 1423 del 20/11/2023 è stato approvato il bando per l’erogazione di contributi destinati all’efficienza energetica di edifici pubblici (non residenziali) in attuazione dell’Azione 2.1.1  del PR Veneto FESR 21-27 (Programma Regionale  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  2021-2027) . Con tale bando si intende promuovere la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche e la riduzione dei consumi di energia primaria attraverso interventi di ristrutturazione e l’autoconsumo di energia rinnovabile La dotazione finanziaria del bando in oggetto è pari ad Euro 20.000.000,00.

D.G.R.V. 1423/2023



22 novembre 2023

CIRCOLARE MIC NR.38/2023: COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA E VOLUMI TECNICI

Segnalo la Circolare Mic nr. 38/2023 del 04/09/2023  (dal 2021 l'acronimo Mibact  ovvero Ministero per i beni culturali e ambientali è stato sostituito  dall'acronimo Mic ovvero Ministero della Cultura) in quanto aggiorna l'interpretazione della nozione di volumi rilevanti nei casi di compatibilità paesaggistica di cui all'art.167 comma 4 lett. a) del D.lgs. 42/2004. L'interpretazione data finora risaliva alla circolare Mibact nr. 33 del 26/06/2009 che ci diceva testualmente: per  "Volumi"  si intende "qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici". Ora, invece, l'Ufficio legislativo del Ministero, dopo una dettagliata ricostruzione degli orientamenti giurusprudenziali sulla definizione di volumi ha concluso ritenendo maggiormente compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio l'orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa in base al quale la nozione di volumi rilevanti, ai sensi dell’art.167 comma 4 lett. a) del D.lgs. 42/2004, comprende qualsiasi nuova volumetria, inclusi i volumi tecnici. Cosa cambia rispetto a prima? Il tecnico che si accinge a presentare una richiesta di compatibilità paesaggistica deve fare maggiormente attenzione perché  la creazione di volumi tecnici che, dal punto di vista urbanistico, sono poco o per niente rilevanti in quanto "non fanno volume" sono invece rilevanti in termini di compatibilità paesaggistica tanto da poterne pregiudicare il rilascio con annesse conseguenze ovvero il diniego di una eventuale richiesta di sanatoria edilizia.  

Circolare Mic 38/2023    Ufficio legislativo Mic   Circolare Mibact nr. 33/2009



 

02 novembre 2023

COME PROGETTARE LOCALI PER ACCONCIATORI, ESTETISTE, TATUAGGIO E PIERCING

Le attività di acconciatore (ovvero parrucchiere e barbiere), estetista, tatuaggio e piercing sono molto diffuse ed in costante crescita. Sempre più spesso i tecnici si trovano ad affrontare la progettazione di locali dedicati a queste attività. Il ventaglio di possibilità è molto ampio: attività singole o congiunte con offerta di più servizi nel medesimo luogo di lavoro oppure attività esercitate presso  l'abitazione, nel negozio,  nel centro estetico ecc., con condivisione o meno di locali quali sala d'attesa, spogliatoio, servizi igienici, ecc.. Per i professionisti che si accingono a realizzare nuovi locali o ristrutturare/ampliare  locali esistenti è necessario avere chiare le regole per una corretta progettazione per non incorre in problemi  legati  alla pratica edilizia o alla pratica di insediamento/modifica dell'attività. Recentemente la Regione Veneto ha pubblicato, con D.G.R. nr. 1622/2022, il nuovo Regolamento tipo per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. Si tratta di un aggiornamento del vecchio Regolamento tipo di cui alla D.G.R. nr. 440/2010 che tiene presenti le necessità di un comparto economico che nel tempo ha visto mutare le proprie esigenze. Su questa base molti comuni hanno già provveduto ad adeguare il proprio Regolamento e molti altri stanno provvedendo in tal senso. Le modalità per la progettazione dei locali possono avere lievi modifiche nei Regolamenti locali  ma la normativa di base, soprattutto in termini igienico-sanitari, resta un comune denominatore. Per fornire un aiuto operativo, sia ai professionisti sia ai tecnici comunali, ho trovato interessante estrapolare e schematizzare gli articoli di maggiore interesse del Regolamento tipo per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing integrato dalle ulteriori specifiche norme di cui alla D.G.R. nr. 11/2013 per i locali dedicati al tatuaggio e piercing. 

schema normativo

Allegato A dgr 1622/2022

Allegato A dgr 11/2013


08 ottobre 2023

IL CONCETTO DI "RIMOVIBILITA'" IN EDILIZIA

Il concetto di amovibilità/rimovibilità dei manufatti è ricorrente in edilizia. Lo ritroviamo in diverse tipologie di interventi. A titolo di esempio: le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee (D.P.R. 380/2001 art. 6, comma 1, lettera e-bis), le vetrate panoramiche, cosiddette VEPA, (D.P.R. 380/2001 art. 6 comma  lett. b-bis), il ricovero di equidi (L.R. 11/2004 , art. 44, comma 5 quinquies), le serre stagionali (L.R. 11/2004 , art. 44, comma 6 bis), le strutture di arredo da giardino come i pergolati e i piccoli box, solitamente normati dei Regolamenti Edilizi Comunali, ecc.. Il concetto di rimovibilità riveste grande importanza perché discriminante nella qualificazione di un intervento edilizio. Se viene meno la caratteristica della rimovibilità  molti degli interventi elencati sopra, messi in opera in regime di edilizia libera, diventano automaticamente abusi edilizi in quanto realizzati senza previa acquisizione di un titolo edilizio. Per chiarire il significato della nozione di rimovibilità ho trovato interessante quanto esposto dal legislatore regionale nell'Allegato "A" della D.G.R. 1222/2021 (Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero di equidi in zona agricola). Cito testualmente: in assenza di una definizione legislativa di carattere generale, la nozione di “rimovibilità” può essere estrapolata in via interpretativa dalla giurisprudenza amministrativa (ad esempio: Cass. pen. Sez.III, 10.4.2013 n. 37139;  C.d.S., Sez. VI, 26.9.2018, n. 5541; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 4.3.2003, n. 414; T.A.R. Puglia (BA) Sez. III n. 1639 del 10 dicembre 2019). Per opera rimovibile può quindi essere inteso ogni manufatto realizzato con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso. Alla luce di questa definizione è consigliabile verificare che il manufatto edilizio "rimovibile" che si intende realizzare possieda le caratteristiche sopra riportate.

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02 ottobre 2023

LE INTEGRAZIONI DELLE ISTANZE DI PERMESSO DI COSTRUIRE: APPROFONDIMENTO PER I PROFESSIONISTI

Quando si deposita una richiesta di permesso di costruire quello che normalmente un professionista si aspetta è la “lettera di richiesta integrazioni” con l'elenco della documentazione da produrre al fine di pervenire al rilascio del provvedimento. In realtà è bene fare attenzione al contenuto della comunicazione in quanto si possono verificare due ipotesi caratterizzate da conseguenze differenti in termini di interruzione o sospensione del procedimento. Particolare attenzione va posta anche al rispetto dei tempi per produrre l'integrazione documentale (con eventuali modifiche al progetto) in quanto l'amministrazione comunale, in caso di inerzia da parte del professionista, potrebbe formalizzare l'improcedibilità. L'integrazione documentale prodotta in una sola volta, e completa di quanto richiesto, massimizza  il vantaggio del professionista per il rilascio del provvedimento come risulta evidente dalla sintesi che ho riportato di seguito. Al contrario, le integrazioni documentali prodotte in parte o in maniera incompleta non fanno ripartire i termini del procedimento. Lo schema riassuntivo, allegato sotto al post, è desunto dall'art. 20 D.P.R. 380/2001 e dalle informazioni contenute nell'allegato “A” della D.G.R. 147/2023 “Linee guida operative di semplificazione per l'attuazione del PNNR nella Regione del Veneto”.

37_integrazioni permessi di costruire



DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE

Ho trovato interessante questo articolo tratto da brocardi.it  che spiega l'art. 907 del Codice Civile, che disciplina la distanza minim...