12 gennaio 2024

INFRASTRUTTURAZIONE DIGITALE E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI AI FINI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA'

La novità normativa risale a fine 2021 ma è passata in gran parte inosservata  complice il fatto che molti  fabbricati di nuova costruzione o fabbricati esistenti oggetto di ristrutturazione pesante sono giunti al termine dei lavori soltanto un paio di anni dopo. 

Si tratta di un nuovo adempimento da assolvere in sede di presentazione della segnalazione certificata di agibilità: la dichiarazione di conformità dell'equipaggiamento digitale.

Andiamo per gradi e vediamo la normativa cosa prevede sia negli aspetti già conosciuti sia nelle recenti novità.  

1) Obbligo di infrastrutturazione digitale ed etichetta volontaria e non vincolante di "edificio predisposto alla banda larga"

Tra gli aspetti già noti da tempo vi è senz'altro l'obbligo, introdotto dall'art. 135 bis D.P.R. 380/2001 ai commi 1 e 2, di equipaggiamento digitale (infrastruttura fisica multiservizio passiva interna al fabbricato con punto di accesso interno o esterno), per tutti gli edifici per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 oppure per opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) ovvero per gli interventi di ristrutturazione cosiddetta "pesante". 

Al comma 3, poi modificato come descrivo più avanti, si diceva che gli edifici equipaggiati in conformità alle prescrizioni di cui sopra possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di "edificio predisposto alla banda larga". Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti 

2)    Prima novità normativa: introduzione del comma 2 bis all'art. 135 bis e modifiche al comma 3 (Il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 207 in G.U. 09/12/2021, n.292, ha disposto , con l'art. 4, comma 1, lettere c, l'introduzione del comma 2-bis all'art. 135-bis del D.P.R. 380/01 e, con l'art. 4, comma 1, lettera d, la modifica dell'art. 135-bis, comma 3)

Per i nuovi fabbricati oppure in caso di nuove opere di cui all'art. 10 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/2001 (ristrutturazione pesante) la cui domanda di autorizzazione sia stata presentata dal 1 gennaio 2022 diventa obbligatoria l'etichetta di "edificio predisposto alla banda ultra larga". Tale attestazione diventa necessaria ai fini della segnalazione certificata di agibilità. Gli edifici con equipaggiamento digitale, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato. Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturati al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI)

comma 2 bis: Per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 24. Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014.

comma 3: Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra larga, rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis-

3)     Seconda novità normativa: introduzione dell'art. 5 bis commi 1,2,3 nel D.M. 37/2008 (Il decreto 29 settembre 2022, n. 192, in G.U. 13/12/2022, n.290, ha disposto, con l'art. 1, comma 1, lettera d, l'introduzione dell'art. 5-bis).  Il responsabile tecnico dell'impresa, dotato di idonea abilitazione, è responsabile dell'inserimento nel progetto dell'edificio dell'equipaggiamento digitale; al termine dei lavori rilascia una dichiarazione di conformità dell'impianto completa di allegati; la dichiarazione è necessaria per la presentazione della segnalazione certificata di agibilità del fabbricato.

comma 1. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

comma 2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.

comma 3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380


 


29 dicembre 2023

SCIA E "RICHIESTA INTEGRAZIONI"

La SCIA è probabilmente la "pratica edilizia" che meglio conosciamo. Ma è proprio così? In realtà sulla SCIA si potrebbe scrivere una intera enciclopedia. Oggi mi soffermerò brevemente solo sulle verifiche che la Pubblica Amministrazione (P.A.) è tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 19 comma 3 e 6-bis della L.241/90  e sulle tempistiche che la P.A. è tenuta a rispettare.

Intanto bisogna chiarire che la  SCIA non è una istanza di parte che si conclude con un tacito assenso bensì  la dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge. In quanto tale, la P.A. è tenuta all'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge per esercitare tale attività. Di fronte ad una SCIA la P.A. può esercitare tre poteri: conformativo, inibitorio e repressivo. 

Il potere conformativo lo riscontriamo nella "lettera di richiesta integrazioni" ovvero l'ufficio tecnico, riscontrata la mancanza di requisiti e presupposti chiede la conformazione dell'attività cioè prescrive le misure necessarie a rendere legittimo l'intervento da adottare entro un lasso di tempo non inferiore a 30 gg. L'attività non viene fermata tuttavia, nel caso di mancata o incompleta e/o inidonea integrazione documentale, entro il tempo assegnato, l'attività si intende vietata e quello che, nel frattempo, si è "costruito" va rimosso.  Non c'è bisogno di comunicazioni specifiche a riguardo. Il divieto è automatico. La P.A. dispone di 30 giorni per effettuare i controlli. Se si riceve la "lettera di richiesta integrazioni" dopo 10 gg dal deposito della SCIA edilizia l'ufficio tecnico disporrà dei residui 20 gg al ricevimento delle integrazioni per effettuare le dovute verifiche.

Se, in fase istruttoria, e sempre entro il termine di 30 gg, l'ufficio tecnico riscontra  attestazioni non veritiere o situazioni di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, provvederà a trasmettere l'ordine di sospensione dell'attività nel frattempo iniziata con la prescrizione delle misure da adottare, entro un termine non inferiore a 30 gg, per rendere l'attività legittima. Il privato dovrà produrre la documentazione atta a dimostrare l'adozione delle misure impartite dall'ufficio tecnico. Dal momento in cui l'ufficio tecnico riceve la documentazione ripartono  30 gg entro i quali la P.A. effettua nuovi controlli. In mancanza di ulteriori provvedimenti, decorsi i 30 gg, cessano gli effetti della sospensione e l'attività potrà riprendere. Se invece le misure adottate sono insufficienti l'ufficio tecnico trasmetterà il divieto di prosecuzione  e l'ordine di rimozione degli effetti dannosi prodotti dall'attività.

A quanto detto sopra aggiungo una annotazione importante. Il termine di 30 gg concesso alla P.A. per effettuare i controlli è un termine perentorio (tassativo) infatti i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, adottati dopo 30 gg, sono inefficaci. Lo prevede l'art. 1 comma 2 bis della L. 241/1990 (comma introdotto da D.Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020). 

Dopo i 30 gg gli strumenti a disposizione della P.A. sono altri (cfr. art. 19 comma 4 e art.21 nonies L.241/1990) e, non da ultimo, la repressione dell'abuso edilizio (cfr. art. 21 comma 2bis L.241/1990).

Per domande, chiarimenti, approfondimenti e richieste di argomenti di interesse puoi scrivermi al seguente indirizzo e-mail: lazzarin.architetto@gmail.com





 


19 dicembre 2023

NUOVO ART. 21 BIS IN MODIFICA DELLA L.R. 50/2012

Con L.R. 26/2023 pubblicata sul B.U.R. 125/2023, vigente dal 23/09/2023, è stato introdotto l'art. 21 bis, nella L.R. 50/2012 che fissa lo standard a parcheggio pubblico o di uso pubblico da calcolare rispetto alla superficie complessiva di vendita per le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, localizzate fuori dal centro storico Si tratta delle attività di vendita di motoveicoli, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici e  imbarcazioni. Le quantità di superficie a parcheggio debbono essere verificate rispetto alla superficie complessiva di vendita dell'esercizio commerciale nei casi di apertura, ampliamento e trasferimento dell'attività. Da notare che l'apertura di attività commerciali in violazione di quanto previsto in termini di standard comporta l’immediata chiusura dell’attività e, ove rilasciata, il ritiro dell’autorizzazione, nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000. La violazione di quanto prescritto nei casi di ampliamento/trasferimento dell'attività comporta l'applicazione di sanzione pecuniaria.

Ultima ma importante annotazione: la L.R. 26/2023, all'art.1 comma 2 , prevede che LE DOTAZIONI DI PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO, si applichino anche alle ATTIVITA' ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE. Il rispetto  delle dotazioni di parcheggi deve essere comunicato al comune con le modalità fissate dalla Giunta entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della Legge (in teoria entro il 22/11/2023).

Di seguito la versione scaricabile del provvedimento normativo.

L.R. 26_2023 



10 dicembre 2023

AGRIVOLTAICO E NUOVE OPPORTUNITA'

Incentivi all'agrivoltaico.  Di recente la Commissione Europea ha approvato il testo del Decreto del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 14/04/2023 sugli incentivi per la realizzazione di sistemi agrivoltaici. Si tratta di ben 1,1 miliardi. L'agrivoltaico (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico) è un sistema innovativo di generazione di energia rinnovabile che integra la coltivazione di terreni agricoli con la produzione di elettricità mediante l'impego di pannelli solari. La normativa di riferimento  prende origine dall’articolo 14 del D.Lgs. 199/2021, il quale richiama la misura Missione 2, componente 2, Investimento 1.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Aree idonee e non idonee. L'attuale normativa che ci indica quali aree sono idonee ad ospitare impianti a fonti rinnovabili fa riferimento all'art. 20 del D.Lgs.199/2021, vigente dal 15/12/2021. Alla lettera c ter) del medesimo articolo sono individuate le aree agricole già idonee ex-lege ad ospitare impianti fotovoltaici a terra.

Verso una nuova regolamentazioneLa norma in questione, tuttavia, è da considerare transitoria. L'art. 20 comma 1 del medesimo D.Lgs. 199/2021, ci dice che con uno o più decreti "sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.". Attualmente esiste agli atti una  bozza del decreto  messa a punto dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.

L'impegno delle Regioni. Sulla base di questo decreto  le Regioni dovranno individuare con apposita legge, le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili con lo scopo di rendere disponibile il massimo potenziale delle stesse. Si tratta di un processo che dovrà avvenire in tempi relativamente brevi in quanto ci sono precisi obiettivi da raggiungere in termini di GW da fonti rinnovabili che ogni Regione sarà chiamata a soddisfare.

Legge Regionale 17/2022. Si ricorda che con L.R.17/2022 (norme per la disciplina della realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra)  la Regione Veneto è già intervenuta in materia. La legge regionale  ha provveduto all'individuazione delle aree con indicatori di presuntiva non idoneità  ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici a terra (art.3) e all'individuazione  delle aree con indicatori di idoneità (art.7), fornendo altresì indicazioni sulla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra e/o impianti agrivoltaici in zona agricola (art.4). Resta fermo, tuttavia, che la Legge Regionale dovrà obbligatoriamente coordinarsi  con il decreto "aree idonee e non idonee" allorché quest'ultimo sarà approvato.

Agrivoltaico liberamente installabile nelle aree idonee.  Da tenere senz'altro presente che l'individuazione delle aree idonee e non idonee avrà una immediata conseguenza. Il D.Lgs. 17/2022, entrato in vigore il 02/03/ 2022 e convertito in L. 34/2022 all'art. 11 comma 1 bis prevede, infatti, quanto segue: “Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di ((gestione imprenditoriale)) salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni:a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.

Agrivoltaico e PAC. Alla luce di quanto esposto è evidente che nel nel breve/medio periodo vedremo un incremento costante dell'agrivoltaico nelle nostre campagne. Va tenuto presente che l'agrivoltaico consente all'imprenditore agricolo di continuare a percepire la PAC che rappresenta mediamente almeno il 20% del reddito aziendale.

Linee guida in materia di impianti agrivoltaici. Per chi volesse approfondire la materia è fondamentale fare riferimento alle Linee guida in materia di impianti agrivoltaici. Si tratta di un documento predisposto da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica - Dipartimento per l'Energia e reso disponibile a Giugno 2022 . E' importante sottolineare che si sono fatti passi da gigante in questo settore tanto che non si parla più soltanto di agrivoltaico ma di “agrivoltaico avanzato”. Il documento in questione ne descrive nel dettaglio i requisiti.

D.Lgs.199/2021

D.Lgs.17_2022 convertito L.34_2022

L.R.17/2022

Linee guida impianti agrivoltaici








26 novembre 2023

D.G.R.V. 1423/2023: BANDO PER L' EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Si segnala che con D.G.R.V. nr. 1423 del 20/11/2023 è stato approvato il bando per l’erogazione di contributi destinati all’efficienza energetica di edifici pubblici (non residenziali) in attuazione dell’Azione 2.1.1  del PR Veneto FESR 21-27 (Programma Regionale  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  2021-2027) . Con tale bando si intende promuovere la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche e la riduzione dei consumi di energia primaria attraverso interventi di ristrutturazione e l’autoconsumo di energia rinnovabile La dotazione finanziaria del bando in oggetto è pari ad Euro 20.000.000,00.

D.G.R.V. 1423/2023



22 novembre 2023

CIRCOLARE MIC NR.38/2023: COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA E VOLUMI TECNICI

Segnalo la Circolare Mic nr. 38/2023 del 04/09/2023  (dal 2021 l'acronimo Mibact  ovvero Ministero per i beni culturali e ambientali è stato sostituito  dall'acronimo Mic ovvero Ministero della Cultura) in quanto aggiorna l'interpretazione della nozione di volumi rilevanti nei casi di compatibilità paesaggistica di cui all'art.167 comma 4 lett. a) del D.lgs. 42/2004. L'interpretazione data finora risaliva alla circolare Mibact nr. 33 del 26/06/2009 che ci diceva testualmente: per  "Volumi"  si intende "qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici". Ora, invece, l'Ufficio legislativo del Ministero, dopo una dettagliata ricostruzione degli orientamenti giurusprudenziali sulla definizione di volumi ha concluso ritenendo maggiormente compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio l'orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa in base al quale la nozione di volumi rilevanti, ai sensi dell’art.167 comma 4 lett. a) del D.lgs. 42/2004, comprende qualsiasi nuova volumetria, inclusi i volumi tecnici. Cosa cambia rispetto a prima? Il tecnico che si accinge a presentare una richiesta di compatibilità paesaggistica deve fare maggiormente attenzione perché  la creazione di volumi tecnici che, dal punto di vista urbanistico, sono poco o per niente rilevanti in quanto "non fanno volume" sono invece rilevanti in termini di compatibilità paesaggistica tanto da poterne pregiudicare il rilascio con annesse conseguenze ovvero il diniego di una eventuale richiesta di sanatoria edilizia.  

Circolare Mic 38/2023    Ufficio legislativo Mic   Circolare Mibact nr. 33/2009



 

02 novembre 2023

COME PROGETTARE LOCALI PER ACCONCIATORI, ESTETISTE, TATUAGGIO E PIERCING

Le attività di acconciatore (ovvero parrucchiere e barbiere), estetista, tatuaggio e piercing sono molto diffuse ed in costante crescita. Sempre più spesso i tecnici si trovano ad affrontare la progettazione di locali dedicati a queste attività. Il ventaglio di possibilità è molto ampio: attività singole o congiunte con offerta di più servizi nel medesimo luogo di lavoro oppure attività esercitate presso  l'abitazione, nel negozio,  nel centro estetico ecc., con condivisione o meno di locali quali sala d'attesa, spogliatoio, servizi igienici, ecc.. Per i professionisti che si accingono a realizzare nuovi locali o ristrutturare/ampliare  locali esistenti è necessario avere chiare le regole per una corretta progettazione per non incorre in problemi  legati  alla pratica edilizia o alla pratica di insediamento/modifica dell'attività. Recentemente la Regione Veneto ha pubblicato, con D.G.R. nr. 1622/2022, il nuovo Regolamento tipo per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. Si tratta di un aggiornamento del vecchio Regolamento tipo di cui alla D.G.R. nr. 440/2010 che tiene presenti le necessità di un comparto economico che nel tempo ha visto mutare le proprie esigenze. Su questa base molti comuni hanno già provveduto ad adeguare il proprio Regolamento e molti altri stanno provvedendo in tal senso. Le modalità per la progettazione dei locali possono avere lievi modifiche nei Regolamenti locali  ma la normativa di base, soprattutto in termini igienico-sanitari, resta un comune denominatore. Per fornire un aiuto operativo, sia ai professionisti sia ai tecnici comunali, ho trovato interessante estrapolare e schematizzare gli articoli di maggiore interesse del Regolamento tipo per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing integrato dalle ulteriori specifiche norme di cui alla D.G.R. nr. 11/2013 per i locali dedicati al tatuaggio e piercing. 

schema normativo

Allegato A dgr 1622/2022

Allegato A dgr 11/2013


DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE

Ho trovato interessante questo articolo tratto da brocardi.it  che spiega l'art. 907 del Codice Civile, che disciplina la distanza minim...